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Questa polizza garantisce tutte le garanzie scaturenti dagli acconti che il promittente acquirente versa al costruttore.
Genere: Garanzie per contratti Gruppo: Garanzie tra privati
Descrizione del rischio: Garantisce la restituzione degli acconti versati all’atto del compromesso dal promittente acquirente al Beneficiario, per l’acquisto di immobili in costruzione, in caso di situazioni di crisi del Beneficiario;
Vantaggi per l’Acquirente: Si tratta di un provvedimento molto importante per la tutela delle famiglie, che si ispira al principio Costituzionale di salvaguardia del risparmio per l’acquisto della casa e che, per certi aspetti, anticipa la riforma del diritto fallimentare ancora in discussione al Parlamento. I loro anticipi saranno tutelati, e l'immobile sarà garantito per dieci anni dai gravi vizi e difformità come definito dall'art. 1669 c.c. e da tutta la recente giurisprudenza in materia. Acquista notevole importanza una corretta stipula del preliminare di vendita, che dovrà essere preventivamente registrato, e dovrà contenere tutti gli elementi essenziali per l'individuazione dei capitolati di appalto.
Vantaggi per il Costruttore: Potranno realizzare nuovi immobili solo realtà finanziarie fortemente capitalizzate, mentre non ci saranno grandi opportunità per immobiliari create “ad hoc” per ogni nuova iniziativa nel settore delle costruzioni. Non sarà possibile costruire in difformità ai capitolati previsti nei preliminari di vendita. Ci saranno sicuramente dei vantaggi in termini di quote di mercato per i migliori costruttori. Per loro infatti i costi per adeguarsi ai parametri previsti dalla legge saranno minimi e non andranno ad appesantire ulteriormente gli oneri legati alle iniziative immobiliari.
Richiami di legge: Legge 2 agosto 2004, n ° 210 s.m.i.
Contraente usuale: L’acquirente, la persona fisica che sia promissoria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l’acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l’assegnazione in proprietà o l’acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa;
Beneficiario usuale: Il costruttore o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi;
Durata usuale: varia da contratto
Sono previste proroghe: no
Clausole particolari normalmente richieste : nessuna
Non esitate a contattarci per ogni vostra domanda o chiarimento specifico, saremo lieti oltre che rispondere a ogni vostro quesito.